Leggi sulla sepoltura dei feti
- Disposizioni di legge in caso di bambino nato-morto
(ovvero bambini che abbiano superato la 28esima settimana di gestazione al momento del parto)
Art. 74 del Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238:
“Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte.
Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all’art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico. L’ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell’atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita”
I bambini nati morti hanno diritto alla sepoltura e alla cerimonia funebre.
- Disposizioni di legge in caso di Aborto
(ovvero bambini di qualunque età gestazionale antecedente la 28esima settimana)
D.P.R. 10/09/1990 n. 285 – Articolo 7:
“2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’unità sanitaria locale.
- A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.”
I BAMBINI CONSIDERATI “PRODOTTI ABORTIVI” HANNO DIRITTO ALLA SEPOLTURA SOLO SU RICHIESTA DEI GENITORI.
I GENITORI HANNO 24 ORE DI TEMPO PER PRESENTARE ALLA ASL DOMANDA DI SEPOLTURA DEL PROPRIO FIGLIO.
SU RICHIESTA DEI GENITORI È ANCHE POSSIBILE AVERE IL NOME DEL PROPRIO BAMBINO SUL CONTENITORE IN CUI È POSTO.
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